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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Amati Pietro. La responsabilità e la relativa copertura assicurativa dei dipendenti della P.A. Rischio Sanità 2003(10):42–47. 
Added by: Claudia Onofri (28/11/2010, 03:35)   Last edited by: Claudia Onofri (27/05/2013, 15:44)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Amati2003a
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Categories: Etica, Legislazione
Subcategories: Esercizio professionale, Esercizio professionale, Legislazione sanitaria
Keywords: Responsabilità civile
Creators: Amati
Publisher:
Collection: Rischio Sanità
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Abstract
L’articolo illustra la differente giurisdizione in funzione dei danni che l’operatore può cagionare durante l’esercizio professionale. In tema di responsabilità generale verso terzi, l’articolo 28 della Costituzione stabilisce sia la responsabilità del dipendente che dell’amministrazione di appartenenza. La norma viene poi integrata dal d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, con attribuzione della responsabilità per dolo e colpa grave. Un altro caso della limitazione della responsabilità di dipendenti della PA (Pubblica Amministrazione) è sancito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, secondo la quale l’amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Anche i medici sono assoggettati a questa disciplina, ma, per invocare la limitazione di responsabilità per colpa grave, occorre fare riferimento all’art. 2236 del codice civile, secondo il quale la colpa deve essere relativa a un fatto legato alla perizia professionale. A livello assicurativo, l’ente assicura il dipendente per la responsabilità civile che può essere attribuita nell’espletamento delle mansioni, esclusi i casi di dolo e colpa grave, ma non per la responsabilità di tipo amministrativo: se l’ospedale è condannato al risarcimento del danno subito dal paziente per fatto colposo del medico, e in seguito l’ente ospedaliero esercita il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente, la controversia è di competenza della Corte dei conti e non del giudice ordinario (Corte di cassazione civile, sezioni unite, 4 dicembre 2001, n. 15288). Il dibattito giurisprudenziale considera la responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nei confronti dell’ente di tipo sanzionatorio, non solo risarcitorio, e come tale non assicurabile, indipendentemente da chi versa il premio, rendendo necessaria la distinzione tra dipendenti pubblici meritevoli di copertura assicurativa a carico dell’ente e dipendenti assicurabili con oneri a loro carico, individuati nei rischi connessi all’attività e agli interessi dell’ente stesso, al fine di una corretta reintegrazione delle risorse finanziarie e patrimoniali della PA in caso di danno subito dall’ente (sentenza 15-QM della Corte dei conti, sezioni unite, del 27 maggio 1999).
(A cura di Claudia Onofri).
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