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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Cursano Roberto. In Toscana non è richiesta l’autorizzazione regionale per l’apertura di punti per il prelievo di sangue [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2011;18(10):32. 
Added by: Barbara Di Donato (22/06/2012, 16:29)   Last edited by: Barbara Di Donato (28/08/2012, 11:40)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Cursano2011v
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Categories: Legislazione
Subcategories: Legislazione sanitaria
Keywords: Servizio sanitario regionale
Creators: Cursano
Publisher:
Collection: Mondo sanitario
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Abstract
(Trascritto dall’articolo).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b), della l. Regione Toscana numero 8/1999, l’attività di prelievo del sangue è consentita senza autorizzazione regionale, come confermato anche dalla possibilità di effettuare liberamente prelievi presso il domicilio del paziente, mentre è sottoposta a detta autorizzazione l’attività dei “gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico”, in quanto mediante la stessa si provvede anche alla refertazione degli esiti del processo analitico conseguente al prelievo ematico.
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