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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Andreula S. Legge “Gelli” sulla responsabilità professionale, cosa cambia per l’infermiere. AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria 2017;29(3):51–53. 
Added by: Sandro Filardi (17/11/2018, 16:53)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Andreula2017
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Categories: Etica, Legislazione
Subcategories: Esercizio professionale, Legislazione sanitaria, Responsabilità
Creators: Andreula
Publisher:
Collection: AICO. Organo ufficiale dell'associazione italiana infermieri di camera operatoria
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Abstract
L’autore in questo articolo ci parla di responsabilità professionale degli infermieri e come questa è cambiata con l’entrata in vigore della nuova Legge Gelli. Il livello di responsabilità professionale per l’infermiere, conseguentemente al rinnovato profilo giuridico (DPR 761/79 e Legge 42/99), si è notevolmente innovato poiché all’Infermieristica italiana è stato riconosciuto il rango di “Professione Sanitaria” con ampi riconoscimenti nella definizione di professione sanitaria autonoma e responsabile dei propri atti. Insomma Infermieri sulla stessa linea dei Medici. Dopo un lunghissimo iter parlamentare è stata approntata e approvata una nuova legge sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale, che prende il nome del suo relatore in aula “Federico Gelli”. Il relatore di questa legge nei giorni successivi all’approvazione della stessa ha rilasciato varie dichiarazioni per chiarire alcuni punti fondamentali come per esempio il fatto che questa legge non ha voluto appositamente mai citare né il termine medico né il termine infermiere. Infatti si è voluta utilizzare una definizione che riguarda tutti gli operatori della sanità cioè gli esercenti le professioni sanitarie; perché il Medico e l’Infermiere sono posti sullo stesso livello di responsabilità e sulla stessa, ovviamente, azione di tutela e garanzia. E’ di tutta evidenza, tuttavia, che il testo della legge non poteva riguardare soltanto i medici, in forza di una semplice definizione giuridica che è nel nostro ordinamento riguardo al significato di “professioni sanitarie”. Ora bisogna attendere la produzione di ulteriori provvedimenti come l’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche e la definizione organizzativa del sistema informatico per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) oltre che alla definizione dell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie a cui spetta il compito di elaborare le raccomandazioni e le linee guida cui dovrebbero attenersi gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle prestazioni. Questo per contenere gli effetti risarcitori previsti per colpa grave derubricata nella classificazione di responsabilità civile. Evidentemente il significato della norma è quello di suggerire (invitare?) i sanitari tutti a definire e utilizzare, nelle loro pratiche sanitarie quotidiane, l’uso di tutti gli strumenti che gli consegnano le evidenze scientifiche per garantire ai cittadini e a loro stessi prestazioni sanitarie di qualità. 

(A cura di Sandro Filardi).


  
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