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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

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Greco Mario. Il medico del Pronto Soccorso può essere chiamato a rispondere del decesso del paziente ricoverato, quando sia causato da una caduta accidentale, ma prevedibile ed evitabile[rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2019;26(6):37–40. 
Added by: Fernando Barberini (04/05/2020, 18:04)   Last edited by: Fernando Barberini (04/05/2020, 18:08)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Greco2019l
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Categories: Etica, Legislazione
Subcategories: Malpractice, Sentenze civili, Sentenze penali
Keywords: Cadute, Evento sentinella
Creators: Greco
Publisher:
Collection: Mondo sanitario
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Abstract
(Trascritto dall’articolo).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio solidaristico, che deve guidare l’interpretazione dell’art. 40, secondo comma, c.p. alla luce dell’art. 2 Cost., comporta che i professionisti sanitari – segnatamente i medici e i paramedici operanti in una struttura sanitaria – sono tutti portatori ex lege di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, espressione dell’obbligo di solidarietà imposto in  modo specifico dall’art. 32 Cost. L’obbligo di protezione della persona assistita, tutelandone la salute contro qualsivoglia pericolo, perdura per l’intero turno di lavoro e si estende anche agli eventuali rischi a cui la medesima è esposta, allorchè il sanitario – qualunque ne sia la qualifica e il ruolo all’interno della struttura, si trovi, come nella fattispecie, nella materiale possibilità di gestire direttamente e contrastare con immediatezza la situazione di pericolo. In presenza di una causa estintiva del reato ex art. 129 c.p.p.- che di per sé fa venir meno la necessità di una approfondita valutazione del materiale probatorio acquisito – il Giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito, solo a condizione (non sussistente nel caso in esame) che “dagli atti processuali risulti evidente” (secondo la lettera del secondo comma di detta norma), senza necessità di ulteriore approfondimento, l’estraneità dell’imputato a quanto contestatogli. Unica eccezione a tale principio è ammessa qualora il giudice di appello  sia chiamato ad approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito ai fini della responsabilità civile.

 

 


  
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