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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Greco Mario. Viene meno ai doveri della posizione di garanzia verso il paziente il medico che non gli somministri la necessaria terapia preventiva contro il rischio di trombosi, causandone la morte[rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2019;26(10):22–27. 
Added by: Fernando Barberini (11/05/2020, 17:23)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Greco2019o
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Categories: Etica, Legislazione
Subcategories: Malpractice, Rapporto medico-paziente, Responsabilità, Sentenze penali
Keywords: Errore, Responsabilità disciplinare, Responsabilità penale
Creators: Greco
Publisher:
Collection: Mondo sanitario
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Abstract
(Trascritto dall’articolo).
Secondo consolidata giurisprudenza, il medico assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente allorchè si instauri il c.d. rapporto terapeutico; tuttavia, nel caso di decesso del paziente, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, a titolo di colpa omissiva, dei medici operanti in ruoli non apicali in una struttura sanitaria complessa, occorre accertare la concreta organizzazione di questa, per stabilire, avuto riguardo alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda, se si sia effettivamente instaurata la relazione terapeutica e, con essa, la posizione di garanzia e l’obbligo per il sanitario di attivarsi. Nel reato di omicidio colposo per omissione terapeutica, l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e l’evento mortale non può basarsi soltanto su un coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che consenta di stabilire, al di la di ogni ragionevole dubbio, che l’evento, ove fosse avvenuta l’azione doverosa senza occasionali interferenze, non si sarebbe realizzato o si sarebbe prodotto a distanza  temporale significativa. Il giudizio di alta probabilità logica, a sua volta, deve essere fondato non solo su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, ma anche su un giudizio di tipo deduttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Nel caso di grave omissione terapeutica, in contrasto con le linee guida o buone pratiche applicabili nella fattispecie, l’incolpato non può fruire degli esoneri dalla responsabilità previsti dalla legge Balduzzi e dalla L. n. 24/2017.  

 

 


  
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