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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Paonessa Maria C. Ritardo della P.A. e danno. Presupposti del risarcimento. Sanità Pubblica e Privata 2022;41(3):48–63. 
Added by: Fernando Barberini (25/10/2022, 17:05)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Paonessa2022
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Categories: Farmacologia, Legislazione
Subcategories: Esercizio professionale, Industria farmaceutica, Sentenze civili
Keywords: Giustizia, Responsabilità civile
Creators: Paonessa
Publisher:
Collection: Sanità Pubblica e Privata
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Abstract
(Trascritto dall’articolo).
Nella fattispecie analizzata in sentenza, la società Inco Farma S.p.A., individuata dal CISS (Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari), quale socio nella società mista pubblico-privata per la gestione delle farmacie comunali, ha adito l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di autorizzazione per l’apertura della farmacia urbana, in favore del Comune di C. A fondamento della propria domanda la società ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’azione amministrativa per violazione dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 attesa la mancanza di qualsivoglia giustificazione per il ritardo nel rilascio del decreto dirigenziale n. 61/2013 di attribuzione al Comune di C. della titolarità della farmacia urbana, quantificando il danno emergente in complessivi € 28.084,00, corrispondente ai mancati utili percepiti, giusta relazione del perito di parte, e chiedendo la liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c., del lucro cessante consistente nel pregiudizio asseritamente subito sotto il profilo della concorrenza e dell’avviamento a causa del ritardo. La Regione ha argomentato che il mancato rispetto dei termini previsti per il rilascio del provvedimento autorizzatorio sarebbe derivato dalle incertezze insorte – per effetto di un contrasto giurisprudenziale – in merito all’individuazione del soggetto competente al predetto rilascio, e non anche dal comportamento inerte dell’Amministrazione; in ogni caso, la domanda risarcitoria proposta non sarebbe stata supportata dall’adeguata dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie, sia riguardo all’an, sia riguardo al quantum. Nel rigettare la domanda risarcitoria, l’Ecc.mo TAR Campania, Napoli, ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui “per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico”. Sulla scorta del predetto consolidato orientamento, il Collegio ha ritenuto insussistenti i presupposti normativamente previsti per l’accoglimento della domanda risarcitoria, ricostruendo la situazione giuridica soggettiva in capo al ricorrente quale mera aspettativa di fatto, meramente foriera della lesione di un ipotetico danno. Ma vieppiù, il Collegio ha concluso essere insussistente anche l’elemento soggettivo della lamentata inerzia, atteso che la dedotta attività illegittima della P.A. deve essere alla stessa imputabile a titolo di dolo o di colpa, per come chiarito espressamente dall’articolo 2-bis della legge n. 241/1990. Nei paragrafi che seguono verranno analizzate più in dettaglio le argomentazioni poste alla base di tali conclusioni, contestualmente svolgendo varie considerazioni sul modo in cui la fattispecie risarcitoria del danno da ritardo o inerzia della Pubblica Amministrazione si innesta nel lungo iter che conduce alla pronuncia, per poi svolgere alcune riflessioni sulle possibili prospettive di intervento normativo, finalizzate a garantire l’effettività nell’applicazione dell’articolo 97 della Costituzione italiana.

 

 

 

 


  
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