(Trascritto dall’articolo). Con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) la farmacia viene incardinata nel servizio pubblico preordinato alla tutela della salute con lo scopo di assicurare un’adeguata distribuzione dei farmaci ai cittadini, in applicazione dell’art. 32 Costituzione. Le farmacie svolgono infatti un “servizio di pubblico interesse” preordinato a “garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute” e le finalità del servizio farmaceutico “non possono essere condizionate o snaturate con il richiamo all’assetto privato ed imprenditoriale dell’esercizio farmaceutico”. L’assistenza farmaceutica, inclusa nelle prestazioni di cura del SSN (art. 25, l. n. 833/1978), è erogata, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge già menzionata, dalle aziende sanitarie locali “attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari enti privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 43 e 48”, e poi “accreditate” in base alla normativa successiva. L’attività del farmacista di dispensazione del farmaco inserisce la farmacia nell’organizzazione del SSN non solo quale suo strumento, ma anche quale suo segmento in rapporto organico. Ai sensi dell’art. 28 della l. n. 833/1978 l’erogazione dell’assistenza farmaceutica avviene “attraverso” le farmacie che, dunque, vengono inserite nella complessiva struttura pubblica erogante. Ai fini della ripartizione delle competenze il regime delle farmacie va ricondotto alla materia concorrente “tutela della salute” (art. 117 Cost., c. 3 e 4), essendo solo “marginale” il carattere laburista e la natura imprenditoriale dell’attività del farmacista che opera sul territorio”. La farmacia, dunque, è lo strumento attraverso il quale il SSN (o, meglio, la sua articolazione territoriale) garantisce quel rifornimento sicuro e di qualità di medicinali alla popolazione che sostanzia l’assistenza farmaceutica ai cittadini, la quale a sua volta è ricompresa nel più ampio pacchetto delle prestazioni di cura, prevenzione e riabilitazione. È evidente, dunque, l’importanza che assume la farmacia al fine di garantire (non in astratto ma) concretamente la tutela del diritto costituzionale della salute, tanto che l’assistenza farmaceutica viene inserita tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), oggi individuati dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (artt. 8 e 9).
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