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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Cursano Roberto. Tra le sostanze il cui uso configura il reato di doping sono comprese quelle già vietate dalla Convenzione di Strasburgo: Corte di cassazione, s.u. pen. - sent. n.3087/2006 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2006;13(1-2):46–47. 
Added by: Cinzia Di Marcantonio (10/05/2007, 11:31)   Last edited by: Cinzia Di Marcantonio (16/10/2009, 15:32)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Cursano2006f
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Categories: Legislazione
Subcategories: Legislazione sanitaria
Creators: Cursano
Publisher:
Collection: Mondo sanitario
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Abstract
(Trascritto dall'articolo).
L'uso di sostanze dopanti, sanzionato penalmente dal disposto della L. 14 dicembre 2000, n. 376, costituisce reato anche se avvenuto anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 15 ottobre 2002, con il quale sono state ripartite in classi le sostanze considerate doping. Con l'emanazione del predetto decreto ministeriale non si sarebbe operata un'individuazione delle sostanze dopanti (il cui uso è penalmente rilevante), ma solo una ripartizione in classi di sostanze già vietate dalla convenzione di Strasburgo, ratificata con L. 29 novembre 1995 n. 522. Pertanto, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, gli articoli da 1 a 7 della L. 376/2000 non costituiscono ipotesi di norme penali in bianco, in quanto nelle medesime il legislatore non ha rinviato alla fonte dell'esecutivo l'individuazione delle sostanze illecite (già indicate nelle convenzioni internazionali che regolano la materia).
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