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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

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Cursano Roberto. I livelli essenziali di assistenza tra Stato, Regioni e competenze dell’Unione Europea. Organizzazione Sanitaria 2009;33(3-4):7–55. 
Added by: Paola Gentili (19/05/2010, 18:35)   Last edited by: Paola Gentili (01/04/2011, 23:09)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Cursano2009s
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Categories: Economia sanitaria, Legislazione
Subcategories: Legislazione sanitaria, Servizio sanitario nazionale
Creators: Cursano
Publisher:
Collection: Organizzazione Sanitaria
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Abstract
Articolo monografico che descrive, ripercorrendo le fasi storiche legislative più significative, “il diritto alla salute, con particolare riferimento alle attribuzioni di competenza tra Stato e Regioni e ai livelli essenziali di assistenza”. Livelli essenziali delle prestazioni di assistenza, che il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) deve garantire su tutto il territorio nazionale (Lea), assicurando prestazioni sanitarie e fornendo i servizi necessari ai bisogni fondamentali di promozione, mantenimento e recupero della salute, secondo il principio di uguaglianza e omogeneizzando l’uso delle risorse disponibili.
Lo studio evidenzia come, in base all’art. 117 comma 2, Cost., sia di competenza dello Stato determinare i Lea, ma nel principio di leale collaborazione con le Regioni, soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie, nei rispettivi territori. Principio di collaborazione reso necessario in particolare per definire “standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza sanitaria”.
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con il quale è stata data attuazione ai principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la normativa e la giurisprudenza definisce che i Lea nazionali devono mantenere un sistema basato su un “elevato” livello di protezione della salute.
In ultimo viene affrontato il tema del finanziamento dei Lea, partendo dal principio in base al quale le esigenze della finanzia pubblica non possono compromettere il diritto alla salute protetto dalla Costituzione. Sulla base di questo principio la legge delega sul “federalismo fiscale” ha previsto: costi standard in sostituzione del criterio della spesa storica; istituzione di un fondo perequativo verticale, garantendo uniformità a livello nazionale nell’erogazione dei Lea.
(A cura di Paola Gentili).
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