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Cursano Roberto. Anche nella procreazione medicalmente assistita, la regola di fondo, nella pratica terapeutica, deve essere l’autonomia e responsabilità del medico [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2009;16(6):34–36. Added by: Barbara Di Donato (22/06/2010, 17:28) Last edited by: Barbara Di Donato (09/10/2010, 15:50) |
Resource type: Journal Article BibTeX citation key: Cursano2009.2361 View all bibliographic details |
Categories: Etica, Legislazione Subcategories: Bioetica, Legislazione sanitaria, Procreazione assistita Creators: Cursano Publisher: Collection: Mondo sanitario |
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Abstract |
(Trascritto dall’articolo). La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone in contrasto con l’articolo 3 Costituzione, riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’articolo 32 Costituzione, per il pregiudizio alla salute della donna ed eventualmente del feto ad esso connesso. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni dell’articolo 14, comma 2, della legge numero 40/2004, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; e del medesimo articolo 14, comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Added by: Barbara Di Donato Last edited by: Barbara Di Donato |