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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Marinello Samuele. Spetta al medico dimostrare la difficoltà di esecuzione dell’intervento. Precisazioni della Corte di Cassazione sull’onere della prova in episodi di malpractice. Rischio Sanità 2004(15):32–35. 
Added by: Claudia Onofri (11/04/2011, 23:22)   Last edited by: Claudia Onofri (05/11/2011, 17:11)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Marinello2004b
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Categories: Etica, Legislazione
Subcategories: Esercizio professionale, Esercizio professionale, Esercizio professionale, Legislazione sanitaria
Keywords: Responsabilità civile, Responsabilità penale
Creators: Marinello
Publisher:
Collection: Rischio Sanità
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Abstract
L’articolo presenta alcune precisazioni in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale. Quando l’intervento non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell’aggravamento della sua patologia fonda la presunzione di prestazione inadeguata o negligente, spettando al medico di fornire la prova che questa sia stata eseguita in modo diligente, e che il peggioramento derivi da eventi imprevisti e imprevedibili. Secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 10.297 del 28 maggio 2004, spetta al sanitario la prova che il caso è di particolare difficoltà, e al paziente dimostrare che l’intervento è di facile esecuzione. La Corte di cassazione inquadra la responsabilità del medico e dell’ente ospedaliero, che si avvale del prestatore d’opera per l’adempimento dell’obbligazione, nella natura contrattuale, stabilendo la ripartizione dell’onere della prova e che l’obbligazione debba essere eseguita secondo il principio della diligenza, ex articolo 1176 c.c.; se la prestazione implica la risoluzione di problemi di grave difficoltà, chi presta l’opera non risponde del danno se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 c.c.). L’inadempimento dell’obbligazione consiste nell’aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta dalla situazione.
(A cura di Claudia Onofri).
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