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Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Solo nelle strutture pubbliche la raccolta del sangue da cordone ombelicale. [Leggi e Decreti]. Mondo sanitario 2006;13(4-5):47–48. Added by: Cinzia Di Marcantonio (23/09/2007, 11:10) Last edited by: Cinzia Di Marcantonio (23/05/2012, 18:07) |
Resource type: Journal Article BibTeX citation key: anon2006h View all bibliographic details |
Categories: Legislazione Subcategories: Legislazione sanitaria Publisher: Collection: Mondo sanitario |
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Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Il Ministro della salute, nell’intento di assicurare, nell’attuale fase di sperimentazione clinica, la necessaria vigilanza nel settore del trapianto di cellule staminali, ha disposto, con propria ordinanza del 13 aprile 2006, che la conservazione del sangue derivante dal cordone ombelicale per l’uso autologolo o in un consanguineo delle cellule staminali, nel caso di patologie specifiche in atto, può avvenire esclusivamente presso strutture sanitarie pubbliche individuate dalle regioni. È comunque richiesta la presentazione di una dettagliata documentazione clinico-sanitaria, senza oneri a carico del donatore. È stabilito invece un assoluto divieto per le strutture sanitarie private, anche accreditate, di istituire banche per la conservazione di sangue placentare. Inoltre, è espressamente vietata ogni forma di pubblicità relativa al servizio di conservazione. I soggetti senza malattie in atto, agli stessi fini conservativi, possono rivolgersi, previa autorizzazione ministeriale, a strutture operanti all’estero nel settore del trapianto di cellule staminali. Opportunamente, di tali strutture viene fornito l’elenco nelle premesse del provvedimento. L’ordinanza disciplina infine l’importazione e l’esportazione di sangue placentare e la sua conservazione all’estero.
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