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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Cursano Roberto. Il medico è sempre tenuto a comunicare al paziente i rischi connessi agli effetti collaterali dei farmaci: Corte di cassazione, sez iv pen. - sent. n. 1025/2007 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2007;14(3):29–30. 
Added by: Cinzia Di Marcantonio (11/10/2007, 15:09)   
Resource type: Journal Article
ID no. (ISBN etc.): ISSN 0025-7834
BibTeX citation key: Cursano2007a
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Categories: Gruppi occupazionali
Subcategories: Medici
Creators: Cursano
Publisher:
Collection: Mondo sanitario
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Abstract
(Trascritto dall'articolo).
Il medico ospedaliero ha l'obbligo di comunicare ai pazienti, all'atto delle dimissioni, gli effetti collaterali di farmaci che inducono sonnolenza. La sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colpevole del medico e l'evento dannoso, verificatosi a seguito della dimissione, va accertato secondo la regola "dell'oltre ogni ragionevole dubbio".
Added by: Cinzia Di Marcantonio  Last edited by: Cinzia Di Marcantonio
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