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Greco Mario. Principi di diritto e criteri per la corresponsione della remunerazione prevista dalle Direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2020;27(7-8):48–50. Added by: Antonella Puschietta (13/02/2021, 20:11) Last edited by: Antonella Puschietta (03/06/2021, 19:21) |
Resource type: Journal Article BibTeX citation key: Greco2020h View all bibliographic details |
Categories: Legislazione Subcategories: Legislazione sanitaria, Sentenze civili Keywords: Formazione universitaria, Politiche sanitarie Creators: Greco Publisher: Collection: Mondo sanitario |
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Abstract |
(Trascritto dall'articolo).
L’obbligo di “adeguata remunerazione” dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, imposto agli Stati membri dalle Direttive CEE 75/363 e 82/76/ CEE, è subordinato alla circostanza non già della mera corrispondenza nominale tra la scuola di specializzazione frequentata e quelle previste dalla prima delle citate direttive, ma dalla loro equipollenza sostanziale. Tale equipollenza va accertata in punto di fatto, comparando il contenuto concreto degli insegnamenti impartiti; come chiarito dalle S.U. (sent. n. 13909/2011) “il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dallo specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nell’art. 6 del decreto citato quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri». |