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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma

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Greco Mario. Principi di diritto in tema di responsabilità civile del medico libero esercente, del collaboratore specializzando e della casa di cura ove la paziente fu ricoverata d’urgenza [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2020;27(1-2):33–38. 
Added by: Valentina De Biase (03/10/2021, 19:42)   Last edited by: Valentina De Biase (10/03/2024, 19:42)
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Greco2020
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Categories: Legislazione, Strutture sanitarie
Subcategories: Libera professione, Sentenze civili, Strutture sanitarie private
Keywords: Responsabilità civile
Creators: Greco
Publisher:
Collection: Mondo sanitario
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Abstract
(trascritto dall'articolo).

Il medico che ha stipulato con il paziente un contratto di cura come libero professionista, risponde, in base al disposto dell’art. 2232 c.c., dell’attività non correttamente e diligentemente posta in essere dal suo collaboratore, come nel caso in cui questi, pur essendo in possesso delle cognizioni necessarie per desumere, dai sintomi riferitigli dal paziente, l’insorgenza di complicanze di una patologia in atto o di un accertamento diagnostico, non abbia subito somministrato una terapia appropriata e/o prescritto l’immediato ricovero in una struttura adeguata. Secondo la giurisprudenza di legittimità il medico specializzando non è presente nella struttura sanitaria per la sola formazione specialistica, né può essere considerato un mero esecutore d’ordini del medico tutor. Alla sua attività, ancorché vincolata alle direttive di quest’ultimo, non può essere disconosciuta, infatti, una certa autonomia decisionale, trattandosi di persona che ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia. Ne consegue che vanno ricondotta allo specializzando le attività da lui compiute; e ove non sia, o non si ritenga in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché, diversamente, se ne assume la responsabilità, incorrendo nella c.d. “colpa per assunzione” ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all’agente qualificato. La casa di cura, qualora non in grado fronteggiare la situazione di emergenza della fattispecie, non deve accettare il ricovero dell’ammalato, mentre deve provvedere al trasferimento del paziente ricoverato presso una struttura più adeguata alle circostanze del caso concreto


  
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