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Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche

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Cavo Giovanni Maria. Farmacie e parafarmacie: un equilibrio delicato alla prova del Covid-19. Sanità Pubblica e Privata 2023;42(1):61–75. 
Added by: Fernando Barberini (22/04/2023, 15:24)   
Resource type: Journal Article
BibTeX citation key: Cavo2023
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Categories: Farmacologia, Igiene, Legislazione
Subcategories: Industria farmaceutica, Salute pubblica, Sentenze civili
Keywords: Giustizia, Responsabilità civile
Creators: Cavo
Publisher:
Collection: Sanità Pubblica e Privata
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Abstract

(Trascritto dall’articolo).
A volte ritornano: nuovamente alla Consulta la delimitazione di confini e competenze tra farmacie e parafarmacie. Occasione per una (nuova) pronuncia della Corte Costituzionale sull’annosa questione che di tanto in tanto si ripropone è stata il Covid-19 e, più in particolare, il sistema di monitoraggio e rilevazione del virus tramite tamponi antigenici e test sierologici delineato dalla l. n. 178/2020. Successivamente alla prima e più concitata fase di diffusione della pandemia, l’incremento della disponibilità di tamponi antigenici e test sierologici affidabili e autorizzati, in uno con la necessità di implementare l’attività diagnostica e di screening a livello territoriale per monitorare e contrastare la diffusione del virus, hanno condotto ad aumentare il novero di strutture e soggetti autorizzati ad effettuare i test e i tamponi. Le prime iniziative dirette a coinvolgere anche le farmacie sono state intraprese a livello regionale e, dunque, con modalità differenziate a seconda delle iniziative adottate dalle singole Regioni. Più o meno uniformemente su tutto il territorio nazionale, i principali operatori inizialmente coinvolti sono stati le farmacie convenzionate e il modello utilizzato per la regolazione delle attività ad esse richieste è stato quello dell’accordo ai sensi dell’art. 8, comma 2 d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371. L’apertura e l’uniformazione a livello nazionale della platea di operatori coinvolti nell’attività di screening tramite test e tamponi è stata sancita successivamente dalla già richiamata legge di bilancio per il 2021, che all’art. 1, comma 418 ha previsto la possibilità di effettuare i tamponi antigenici rapidi e i test sierologici IgG e IgM anche nelle farmacie aperte al pubblico. Al comma 419 la precisazione che, come fatto fino a quel momento dalle Regioni che avevano agito autonomamente, l’esecuzione delle attività in questione nelle farmacie sarebbe stata regolata, sia sotto il profilo delle modalità organizzative sia sotto quello delle condizioni economiche, da specifici accordi ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 502/19.

 

 

 


  
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